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Trattato UE-Regno Unito – Servizi finanziari transfrontalieri:fuori il passaporto,

dentro con l'incertezza Punti chiave:
  • Dal 1 gennaio 2021 Le imprese del Regno Unito non beneficiano più del passaporto dell'UE per la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri. In assenza di una decisione di equivalenza da parte dell'UE, non è più possibile fornire servizi finanziari su base transfrontaliera nell'UE.
  • Anche se l'UE e il Regno Unito hanno confermato la loro intesa per concordare entro marzo 2021 un nuovo memorandum d'intesa per stabilire un quadro per la cooperazione normativa, non è chiaro se tale cooperazione includerà il riconoscimento stabile dell'equivalenza europea.
  • Nel frattempo, alcuni Stati membri concedono il riconoscimento (temporaneo) dell'equivalenza nell'ambito dei rispettivi regimi locali, di solito su richiesta ea determinate condizioni.

Sfondo . Dopo la fine del periodo di transizione Brexit, il nuovo accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito (il "Trattato") è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. A partire da tale data, il diritto dell'UE direttamente applicabile ha cessato di applicarsi nel Regno Unito e le imprese del Regno Unito hanno perso l'accesso ai clienti e ai mercati dell'UE attraverso i loro "passaporti". Come previsto, il Trattato non prevedeva alcun accesso reciproco al mercato per i servizi finanziari e in effetti equivaleva a una "Hard Brexit" in termini di servizi finanziari, con le aziende del Regno Unito e dell'UE che mettevano in atto piani a lungo contemplati per affrontare la perdita dei passaporti dei servizi finanziari dell'UE.

Equivalenza come base per il futuro accesso al mercato . In assenza di un nuovo quadro, l'unica base esistente su cui le imprese del Regno Unito possono fornire servizi nell'UE su base remota o "transfrontaliera" è l'"equivalenza". Alcune direttive comunitarie (in particolare, la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari ("MiFID"), che disciplina (tra l'altro) la gestione del portafoglio, consulenza in materia di investimenti e attività di distribuzione di fondi) contengono meccanismi che consentono alle imprese con sede in paesi terzi di accedere ai mercati dell'UE, sulla base del fatto che la Commissione europea ritiene che il regime normativo di un paese terzo sia di standard "equivalente" a quello dell'UE. Originariamente previsto come base coerente per le imprese non UE per fornire servizi a clienti professionali nell'UE (prevalendo sulle norme locali degli Stati membri esistenti sull'accesso da parte delle imprese non UE) sulla base della determinazione che uno Stato non UE aveva norme di norma sostanzialmente "equivalenti" all'UE, La Brexit ha spinto le autorità dell'UE sia ad inasprire notevolmente le procedure per entrare nel regime, oltre ad aggiungere alcune incertezze sulla portata della valutazione di "equivalenza" richiesta e autorizzare l'UE a ritirare le determinazioni di equivalenza con un preavviso di 30 giorni.

Sfortunatamente, il Trattato non porta avanti queste decisioni di equivalenza a favore del Regno Unito. Anziché, come chiarito nelle domande e risposte dell'UE, il Regno Unito e l'UE hanno concordato una "Dichiarazione" separata che include l'impegno a discutere "come procedere da entrambe le parti con determinazioni di equivalenza tra l'Unione e il Regno Unito, fermo restando il processo decisionale unilaterale e autonomo di ciascuna delle parti”. Sebbene ciò lasci un certo margine di cooperazione al fine di prendere queste determinazioni, le domande e risposte dell'UE chiariscono che si tratta di "decisioni unilaterali di ciascuna parte e non soggette a negoziazione". L'UE ha affermato che prenderà in considerazione le decisioni di equivalenza "quando sono nell'interesse dell'UE". Finora non ha fornito alcuna indicazione in merito all'adozione o meno di ulteriori decisioni di equivalenza a breve termine, con la posizione ufficiale dell'UE che richiede ulteriori informazioni, soprattutto in vista di future divergenze normative da parte del Regno Unito.

Il fatto che l'UE abbia dichiarato che prenderà in considerazione le decisioni di equivalenza "quando sono nell'interesse dell'UE" solleva molte domande. Non sembra esserci una necessità immediata per l'UE di concedere l'equivalenza, poiché l'UE ha già esteso l'accesso al Regno Unito per la compensazione dei mercati finanziari per 18 mesi fino a giugno 2022. Da un punto di vista, le decisioni di equivalenza potrebbero non fare nulla per impedire al Regno Unito di aggiudicarsi attività di servizi finanziari attraverso il percepito "arbitraggio normativo", e rimangono un premio che l'UE potrebbe essere sempre meno incline a concedere al Regno Unito. È anche interessante notare che l'esenzione della "persona d'oltremare" del Regno Unito ha storicamente consentito l'accesso a società non britanniche che forniscono servizi finanziari all'ingrosso ai clienti del Regno Unito, con pochi esempi di esenzione equivalente negli stati dell'UE. Sebbene l'UE possa accogliere con favore la posizione del Regno Unito, potrebbe anche guardare con interesse nel prossimo anno alle opportunità che l'assenza di equivalenza può generare per le imprese di servizi finanziari dell'UE, in particolare se il business si sposterà da Londra ai centri finanziari dell'UE, una tendenza che è improbabile che si inverta.

Divergenza normativa nel Regno Unito . Sebbene il lavoro in sospeso dell'UE sull'equivalenza possa rendere il Regno Unito meno propenso ad annunciare modifiche alla legislazione nazionale sui servizi finanziari a breve termine, divergenza normativa sembra inevitabile a lungo termine. Il Regno Unito ha già annunciato che non attuerà il regolamento sulla divulgazione delle finanze sostenibili dell'UE, che entrerà in vigore nel marzo 2021. Invece, il Regno Unito si consulterà su un regime nazionale incentrato sull'informativa obbligatoria da parte dei gestori patrimoniali sui rischi legati al clima (come le emissioni di gas serra) nel loro portafoglio a partire dal 2023. Il Regno Unito ha inoltre annunciato che, adottando in larga misura le nuove regole prudenziali dell'UE per le imprese di investimento, ritarderà la data di applicazione fino a gennaio 2022.

Il Tesoro del Regno Unito ha pubblicato una consultazione sulla regolamentazione dei servizi finanziari post-Brexit nel novembre 2020, invitando specificamente a opinioni sul quadro normativo dei servizi finanziari a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE. Ciò non si è tradotto in proposte legislative concrete, ma ha segnato un passaggio dall'approccio normativo dell'UE (standard regolamentari dettagliati e alquanto rigidi stabiliti nella legislazione al fine di facilitare un mercato unico dei servizi finanziari) a un approccio per il governo del Regno Unito per definire le politiche pubbliche con forte affidamento sull'esperienza e sulla flessibilità dei regolatori per stabilire standard normativi, un quadro già contenuto nel Financial Services and Markets Act 2000 del Regno Unito.

Imprese del Regno Unito che prestano servizi nell'UE in futuro . In assenza del quadro di equivalenza, Le aziende del Regno Unito dovranno esaminare attentamente il tipo e la portata delle attività che svolgono nell'UE. La fornitura di servizi da una base permanente nell'UE richiederà quasi sempre un'autorizzazione separata relativa all'UE (e la creazione di requisiti di "sostanza" associati) in quello stato. È anche probabile che le imprese concludano che la fornitura di servizi ai clienti al dettaglio (almeno su qualsiasi scala), o la commercializzazione attiva di servizi in uno Stato membro dell'UE, dovrà essere condotto da un ufficio UE autorizzato. Altrimenti, la fornitura di servizi tramite visite occasionali o a distanza continuerà a richiedere analisi caso per caso, con consulenti e regolatori all'interno dell'UE che hanno opinioni diverse. A tal proposito, Le aziende del Regno Unito che conducono attività di marketing o distribuzione dovranno considerare attentamente il rischio che tali attività vengano trattate nell'ambito dei requisiti di licenza nelle giurisdizioni. Sebbene vi siano argomenti che la gamma tipica delle attività di "relazioni con gli investitori" di private equity non equivalga alla fornitura di un servizio di investimento all'investitore (in modo simile alle società di finanza aziendale che conducono collocamenti sul mercato dei capitali per gli emittenti non agiscono per il investitore che partecipa al collocamento), sembra esserci sempre più la presunzione che le attività di marketing rientrino nell'ambito dei requisiti di licenza e, alla luce di ciò, la maggior parte delle aziende sta cercando di avvalersi di una copertura normativa per le proprie attività di marketing nell'UE. Tale interpretazione è evidenziata nella futura Direttiva UE in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, che riserva il pre-marketing effettuato per conto di un GEFIA alle imprese di investimento MiFID dell'UE, Istituti di credito dell'UE e altri gestori di fondi regolamentati.

Nuovo memorandum d'intesa Regno Unito-UE per un quadro per la cooperazione normativa sui servizi finanziari . Oltre a segnalare che le decisioni di equivalenza potrebbero essere prese in futuro dall'UE e dal Regno Unito, il Regno Unito e l'UE hanno anche concordato nella "Dichiarazione" di concordare entro marzo 2021 un nuovo memorandum d'intesa per un quadro per la cooperazione normativa sui servizi finanziari. Questo è ampiamente espresso, e include l'impegno a mettere in atto un accordo per "scambi di opinioni su iniziative di regolamentazione" e "cooperazione e coordinamento rafforzati anche negli organismi internazionali". Non è chiaro se ciò si tradurrà o meno in accordi concreti o addirittura in una determinazione dell'equivalenza, almeno in determinate aree.

Equivalenza locale per Stati membri . Intanto, fino a quando non ci sarà certezza sull'equivalenza concessa dall'UE, alcuni Stati membri offrono lo status di equivalenza o accolgono in altro modo imprese del Regno Unito e di altri "paesi terzi" che offrono servizi a clienti professionali su base transfrontaliera nella loro giurisdizione. Per esempio, Le imprese britanniche autorizzate ai sensi della MiFID possono continuare la loro attività in Svezia sulla base di un'estensione temporanea del passaporto in relazione ai clienti professionali esistenti (con i quali avevano un accordo contrattuale entro o prima del 29 marzo 2019) fino al 31 dicembre 2021.

Le imprese che forniscono servizi finanziari solo a investitori professionali su base transfrontaliera in Germania possono richiedere a BaFin un'esenzione dai requisiti della licenza tedesca. BaFin concederà questa dispensa, a condizione che l'impresa di investimento sia sufficientemente controllata nel suo stato di origine e il suo regolatore dello stato di origine lo confermi a BaFin, conferma che non vi sono preoccupazioni per quanto riguarda l'impresa che fornisce servizi in Germania e si impegna a informare BaFin se tali preoccupazioni dovessero sorgere in futuro. Questo regime nazionale sarà sostituito dalle norme MiFID per i paesi terzi una volta presa una decisione di equivalenza. Dopo aver ottenuto la dispensa, l'impresa di investimento sarà parzialmente soggetta all'attuazione tedesca della MiFID. Ampiamente parlando, non si applicheranno le norme sull'organizzazione interna e sulla governance, mentre si applicheranno le norme MiFID sulla “condotta degli affari” e la normativa tedesca in materia di antiriciclaggio. Sebbene le aziende svizzere abbiano finora utilizzato questo come mezzo per accedere agli investitori istituzionali tedeschi, è un nuovo processo per le aziende britanniche.

In Lussemburgo, il regolatore (il Commission de Surveillance du Secteur Financier , "CSSF") ha introdotto un regime di equivalenza nazionale che consente alle imprese di sei paesi terzi di svolgere servizi di investimento in Lussemburgo, e la CSSF ha recentemente incluso il Regno Unito nell'elenco delle giurisdizioni ritenute equivalenti per l'applicazione del regime nazionale del paese terzo. Vedi la nostra nota su questo argomento.